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Statuto e Regolamento

Statuto dell’Associazione “Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie” (Approvato in data 16/12/2021)

Articolo 1

E’ costituita una Associazione regolata dalla Legge e dal presente Statuto sotto la denominazione di “Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Chirurgia Mini-invasiva” (S.I.C.E.). Tale denominazione deve comparire nel logo e nell’intestazione di ogni atto formale della Società stessa. La denominazione dell’Associazione dalla data 19.10.2000 è modificata in Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (S.I.C.E.).

Articolo 2

Oggetto

L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha per oggetto la promozione   della ricerca scientifica relativa alla chirurgia mini-invasiva endoscopica/laparoscopica/robotica e delle nuove tecnologie inerenti allo sviluppo di questa branca chirurgica.

L’associazione si propone di svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati, anche attraverso l’aggiornamento costante dei contenuti informativi all’interno del proprio sito web www.siceitalia.com anche e soprattutto con riferimento alla propria attività scientifica.

  1. con programmi accreditati (ECM) e non;
  2. in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche o private;
  3. in sintonia con il Collegio Italiano dei Chirurghi (CIC) al fine di elaborare linee guida, promuovere trial clinici e ricerche scientifiche anche in collaborazione con altre società e organismi scientifici.

L’Associazione non ha finalità sindacali e non svolge attività imprenditoriali o partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività oggetto dello scopo sociale.

L’Associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.

Articolo 3

Sede Sociale

La sede legale è fissata presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Via Conca 1 – Torrette di Ancona presso l’Università Politecnica delle Marche.

Articolo 4

Soci

All’atto dell’iscrizione all’Associazione il socio si impegna ad accettare lo statuto e i regolamenti approvati dall’assemblea ed a versare puntualmente, a pena di esclusione di diritto, la quota associativa annuale. La puntualità, regolarità e continuità dei versamenti annuali è condizione per l’elettorato attivo e passivo dell’Associazione.

i Soci si distinguono in:

  1. Soci Fondatori. Sono tali coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Vengono equiparati ad essi i soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della S.I.C.E.M. (Società Italiana di Chirurgia Endoscopica Mininvasiva).
  2. Soci Ordinari. Sono tali coloro che chiedono di essere ammessi a mezzo domanda controfirmata da due soci fondatori o ordinari. Possono essere iscritti come soci ordinari dell’Associazione soltanto coloro che abbiano una specializzazione in chirurgia generale o toracica, vascolare, addominale, d’urgenza, urologica, ginecologica e affini ovvero che abbiano svolto cinque anni di attività presso una divisione di chirurgia generale e/o specialistiche di indirizzo chirurgico e che pratichino personalmente le tecniche oggetto dello scopo sociale.
  3. Soci Juniores. Sono tali coloro che, di età inferiore ai 35 anni, siano specializzandi in una disciplina chirurgica o neo specialisti. La domanda di ammissione dovrà essere controfirmata da due soci presentatori di cui uno ordinario/fondatore. Pagano una quota annuale ridotta concordata con la EAES. Al superamento del 35° anno di età diventano automaticamente soci ordinari.
  4. Soci Onorari. Possono essere nominati soci onorari su delibera del Consiglio Direttivo le personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività nel campo della chirurgia laparoscopica, endoscopica e mini-invasiva. Sono esentati dal pagamento della quota. Partecipano all’assemblea annuale e non hanno diritto di voto.
  5. Soci Benefattori. Vengono approvati dal Consiglio Direttivo e portano un contributo economico o di altra natura all’associazione. Non partecipano all’Assemblea Annuale e non hanno diritto di voto.
  6. Soci Sostenitori. Possono essere soci anche Enti, Associazioni, organizzazioni che abbiano come scopo lo sviluppo delle tecnologie inerenti all’oggetto sociale. Saranno rappresentati in assemblea generale dal proprio legale rappresentante o suo delegato senza diritto di voto. L’ammissione dei suddetti Enti deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.
  7. Soci Affini. Possono essere ammessi su domanda controfirmata da due soci presentatori di cui uno ordinario/fondatore, medici specialisti in branche non espressamente previste tra i requisiti per il Socio Ordinario, ingegneri, laureati in economia o altre figure professionali non mediche con specifico interesse nel settore sanitario in sintonia con la mission della Società. Pagano una quota sociale ridotta. Qualora il numero dei soci affini delle diverse tipologie raggiunga un numero congruo a giudizio del Consiglio Direttivo, essi potranno costituire un capitolo/gruppo di lavoro ed indicare un coordinatore.
  8. Socio Affiliato. Possono essere ammessi su domanda controfirmata da due soci presentatori, di cui uno ordinario/fondatore, infermieri di sala operatoria, infermieri endoscopia, coordinatori infermieri ed affini.

i Soci sono obbligati annualmente al pagamento della quota associativa, qualora prevista, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile, anche per causa di morte, e non rivalutabile.

Ogni domanda di ammissione come nuovo socio è vagliata dal “Comitato per l’ammissione dei nuovi soci”, approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea Generale.

Articolo 5

La qualità di socio si perde in caso di:

  1. dimissione, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o pec al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto nella prima riunione successiva alla comunicazione;
  2. esclusione decisa dal Consiglio Direttivo per non essersi attenuti agli obiettivi della Associazione e comunicata a mezzo lettera raccomandata o pec all’interessato, che potrà essere invitato a presentare spiegazioni al Consiglio stesso;
  3. decesso;
  4. esclusione che può essere decisa dal Consiglio Direttivo in caso di radiazione definitiva dall’Ordine professionale;
  5. di diritto, per effetto del mancato pagamento dell’intera quota associativa annuale per due volte consecutive.

Articolo 6

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Presidente Eletto, Segretario Generale, Segretario Tesoriere e 14 Consiglieri dei quali uno eletto in rappresentanza dei soci juniores ed uno in rappresentanza dei gruppi di lavoro/capitoli, qualora istituiti dal Consiglio Direttivo. Il Past President partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri 3 Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo viene eletto in sede assembleare dai Soci (in regola con il pagamento delle quote associative) a scrutinio segreto, di norma in occasione del Congresso Nazionale, con le modalità di cui al successivo art. 9 anche con riferimento alle maggioranze ed alle modalità di riunione e votazione.

Le specifiche modalità di presentazione delle candidature e di votazione ammesse per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo potranno essere disciplinate da apposito Regolamento elettorale eventualmente approvato dal Consiglio Direttivo.

La deadline per pagare la quota sociale dell’anno in cui avviene il rinnovo delle cariche sociali, ovvero il termine per rientrare a far parte dell’elettorato attivo, viene stabilita dal Consiglio Direttivo durante la prima riunione dell’anno delle votazioni.

i Soci (fondatori, ordinari, juniores, affini) eleggono direttamente il “Presidente eletto”, il Segretario Generale ed il Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un periodo di due anni.

i Soci Juniores partecipano all’elezione di un consigliere “junior”. I soci affini partecipano all’elezione di un consigliere “affine”, qualora istituito un capitolo dal Consiglio Direttivo.

i Soci ordinari e fondatori eleggono un minimo di 12 consiglieri. Qualora non venga istituito un capitolo di soci affini i consiglieri eletti dai soci ordinari saranno 13 (tredici).

Il Segretario Generale ed il Segretario Tesoriere restano in carica per due anni e  sono rieleggibili per un secondo mandato.

i Consiglieri sono rieleggibili alla scadenza per un secondo mandato.

Possono candidarsi alla carica di Presidente tutti i soci ordinari in regola, iscritti continuativamente da almeno 5 anni alla data della presentazione della candidatura. Possono candidarsi alla carica di Segretario Generale, Segretario Tesoriere e Consigliere i soci ordinari in regola iscritti continuativamente da almeno 3 anni alla data della presentazione della candidatura. Possono candidarsi solo per la carica di Consigliere junior e affine (in rappresentanza del capitolo di afferenza qualora costituito) i soci di tali tipologie iscritti continuativamente da almeno 2 anni alla data della presentazione della candidatura.

Il Consiglio Direttivo uscente potrà proporre una lista di candidati.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali ciascun socio potrà far pervenire la propria candidatura per iscritto alla Segreteria della Società nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e/o nell’eventuale Regolamento elettorale.

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente potrà dichiarare decaduto un membro del Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza dei 2/3 nei seguenti casi: assenze pari al 75% delle riunioni del Consiglio Direttivo nel corso del primo anno; attività in conflitto d’interesse con gli scopi societari; comportamento palesemente non in sintonia con i programmi societari; inadempienza degli obblighi derivanti dalla carica istituzionale. In tale evenienza sarà cooptato il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo nomina i membri dei seguenti Organi di Controllo, che decadono con il termine del mandato del Consiglio Direttivo:

  1. Comitato Scientifico ed organizzativo per le attività congressuali;
  2. Comitato per l’ammissione nuovi soci;
  3. Comitato per l’Editoria;
  4. Comitato Formazione ed Etica;
  5. Comitato dei Garanti
  6. Comitato di Ricerca

La natura e la composizione dei Comitati, ad eccezione del “Comitato Scientifico ed organizzativo per le attività congressuali” descritto all’articolo 7BIS del presente Statuto, sono sanciti nel Regolamento.

Le cariche sociali non sono retribuite.

Possono candidarsi alle cariche sociali soltanto coloro che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alla attività dell’Associazione.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, già in fase di candidatura, devono rilasciare una specifica dichiarazione di non esercizio di alcuna attività ivi comprese quelle imprenditoriali o partecipazione ad esse, che possano creare situazione di conflitto di interesse    e dichiarare la propria autonomia ed indipendenza partitica e politica.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, si riunisce almeno tre volte all’anno. Sono ammesse le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell’Esecutivo anche per via telematica.

Le decisioni vengono prese per maggioranza.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per tele e/o video conferenza, a condizione che:

  1. sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell’adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
  4. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura del Consiglio Direttivo, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Per assicurare l’attività corrente dell’associazione, il Consiglio Direttivo può delegare parte di tutti i suoi poteri ad uno o più soci.

Il Consiglio Direttivo nomina almeno i 12 rappresentanti regionali tra i soci in regola con la quota annuale che presentino domanda entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. I delegati hanno la stessa durata del Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 7 Bis

I membri del “Comitato Scientifico ed organizzativo per le attività congressuali” sono nominati dal Consiglio Direttivo, da un minimo di 3 e un massimo di 5; il “Comitato Scientifico ed organizzativo per le attività congressuali” è costituito da esperti di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione e responsabili dell’individuazione dei bisogni formativi delle varie figure professionali che operano nell’ambito della chirurgia mini-invasiva. Il “Comitato Scientifico ed organizzativo per le attività congressuali” è responsabile dell’organizzazione e del coordinamento scientifico delle attività formative, finalizzate all’Educazione Medica Continuativa (ECM), nonché delle analisi di efficienza formativa e di efficacia, e dell’implementazione delle attività formative. Il “Comitato Scientifico ed organizzativo per le attività congressuali” verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Articolo 8

Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione stessa, fissa la data delle Assemblee e dei Consigli Direttivi che egli stesso presiede. Il più anziano dei Vice Presidenti sostituisce a tutti gli effetti in tutte le attività e attribuzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Segretario Generale, il Segretario Tesoriere, il Presidente, il Presidente eletto ed i vice-Presidenti costituiscono l’esecutivo dell’Associazione. Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell’Esecutivo e dell’Assemblea Generale ordinaria annuale e collabora con il Presidente per la realizzazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Il Segretario Tesoriere ha la responsabilità dell’amministrazione ordinaria e la delega di rappresentanza dell’Associazione per quanto attiene a tutti gli obblighi ed incombenze fiscali ed amministrative nonché ai rapporti con gli Uffici Tributari. In occasione delle Assemblee annuali, il Segretario Tesoriere sottopone per l’approvazione i bilanci preventivo e consuntivo annuali, che devono essere predisposto entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.

E’ compito del Segretario Tesoriere suggerire al Consiglio Direttivo e seguire ogni possibile iniziativa tesa a migliorare le condizioni economiche dell’Associazione per perseguirne gli scopi.

In caso di inabilità temporanea, di dimissione o di decesso del Presidente e/o del Segretario Generale e/o del Segretario Tesoriere, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano. In caso di contemporanea inabilità temporanea, di dimissione o di decesso le funzioni saranno assunte dai Vice Presidenti seguendo il criterio di anzianità.

Nel caso di dimissioni o di decesso di uno dei Consiglieri verrà nominato il candidato primo dei non eletti nell’ultima consultazione elettorale, qualora uno o più candidati abbiano riportato un numero eguale di voti subentrerà il più anziano di età.

Articolo 9

Assemblea Generale

L’Assemblea Generale riunisce i soci.

L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno.

La data della riunione è fissata dal Presidente.

La convocazione, che preciserà l’ordine del giorno che sarà discusso, la data, il luogo e l’ora in cui si terrà l’Assemblea, viene inviata dal Segretario Generale quindici giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, con l’indicazione della prima e della seconda convocazione.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti sia dei presenti sia di coloro che sono rappresentati.

Una Assemblea Generale straordinaria può essere convocata sia su richiesta del Presidente sia su richiesta scritta di almeno la metà dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Le decisioni sono prese in prima convocazione a maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti all’assemblea.

Possono intervenire in Assemblea Generale i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Ciascun socio può esercitare il suo diritto di voto personalmente o per delega (qualora previsto dalla tipologia di socio di cui all’art. 4. E’ consentita una delega per socio. E’ previsto anche il voto elettronico a patto che il sistema utilizzato abbia piena valenza legale e che l’avviso di convocazione lo menzioni e ne specifichi i termini di esercizio.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea Generale si tengano per tele e/o video conferenza, a condizione che:

  1. sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell’adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
  4. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Articolo 10

Regolamento

Verrà istituito un regolamento interno che verrà sottoposto per l’approvazione dell’Assemblea Generale. Nello stesso saranno previsti i sistemi di autoverifica della qualità delle attività svolte.

Articolo 11

Fondi

Questi fondi si compongono di:

  1. sottoscrizioni;
  2. sovvenzioni autorizzate per legge;
  3. tutte le altre entrate permesse dalla legge.

Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, in modo anche indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I bilanci (consuntivo e preventivo) dell’Associazione ed eventuali incarichi retribuiti sono pubblicati su sito web istituzionale.

Articolo 12

Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall’Assemblea Generale annuale riunita in seduta straordinaria, con le maggioranze di cui al precedente art. 9.

Articolo 13

Scioglimento

Lo scioglimento può essere deciso dall’Assemblea Generale riunita in seduta straordinaria in prima convocazione a maggioranza assoluta.

In mancanza del quorum verrà convocata una nuova Assemblea Generale quindici giorni più tardi, che potrà deliberare in maniera valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 14

Disposizioni Fiscali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di Associazione.

Regolamento

Parte I

Modalità per il rinnovo delle cariche sociali

Le votazioni si svolgeranno come segue:

  1. Ciascun socio dovrà far pervenire la propria candidatura per iscritto alla Segreteria della Società nei tempi e con le modalità che saranno specificati dal Consiglio Direttivo nell’avviso di convocazione;
  2. La votazione avverrà a scrutinio segreto utilizzando schede differenziate per ciascuna delle cariche sociali (Presidente, Segretario Generale, Segretario Tesoriere e Consiglieri);
  3. Il seggio elettorale sarà presieduto dal Presidente subentrante e da due soci ordinari nominati dal Consiglio Direttivo. La commissione elettorale provvederà allo scrutinio dei voti, alla stesura di un verbale e alla nomina degli eletti.

Parte II

Criteri per la richiesta di assegnazione del Congresso Nazionale

La richiesta di organizzare il Congresso Nazionale, il biennale e quello che si può svolgere negli anni pari a Roma in occasione del Congresso Congiunto,  potrà essere avanzata:

  1. da un socio ordinario iscritto alla Società da almeno un anno ed in regola con il pagamento delle quote associative;
  2. il richiedente dovrà possedere una documentata attività nell’ambito della chirurgia mini-invasiva.

La domanda dovrà pervenire alla Segreteria due anni prima in modo da consentire al Consiglio Direttivo di procedere all’assegnazione della sede ed alla comunicazione ufficiale della designazione almeno due anni prima.

Nell’assegnazione si terrà conto dell’anzianità sociale valutando anche l’eventuale opportunità di:

  1. alternanza geografica (Nord-Centro-Sud);
  2. alternanza di un Presidente del Congresso di estrazione ospedaliera ed universitaria;
  3. esclusione della città di Roma.

Parte III

Composizione dei Comitati

Tutti i membri dei seguenti Comitati dovranno essere Soci SICE in regola.

  1. Comitato per l’ammissione nuovi soci:

I membri del “Comitato per l’ammissione dei nuovi Soci” sono nominati dal Consiglio Direttivo, da un minimo di 3 e un massimo di 5, tra i componenti stessi del Consiglio Direttivo. Tutte le domande di iscrizione dei nuovi Soci, a qualunque titolo presentate, vengono vagliate e ratificate dal “Comitato per l’ammissione dei nuovi Soci”.

  1. Comitato per l’Editoria:

I membri del “Comitato per l’Editoria” sono nominati dal Consiglio Direttivo, da un minimo di 3 e un massimo di 6. Compito di tali membri è quello di esprimersi in merito ad eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti la Società.

  1. Comitato Formazione ed Etica:

Gli ultimi 3 Past-President sono automaticamente cooptati nel Comitato Formazione ed Etica per un biennio.

  1. Comitato dei Garanti:

Sono membri di diritto della Comitato dei Garanti, il Presidente, che la presiede, il Presidente eletto e gli ultimi tre Past President. Il Consiglio Direttivo può far affiancare i membri del Comitato da rappresentanti del mondo scientifico e/o giuridico per specifici argomenti e consulenza. Compito del Comitato è quello di formulare risoluzioni in tema di etica, deontologia e dignità professionale e scientifica dei soci.

Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente. L’Ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il risultato dei lavori del Comitato viene riferito dal Presidente al Consiglio Direttivo per le conseguenti delibere.

  1. Comitato di Ricerca:

Il “Comitato di Ricerca” è composto da 6 figure nominate dal Consiglio Direttivo, di cui almeno 3 esterni tutti iscritti regolarmente a SICE. Un membro facente parte del Consiglio Direttivo eletto sarà responsabile-supervisore delle attività del Comitato di Ricerca e dovrà stilare un report annuale sulle attività di ricerca, presentandolo al Consiglio Direttivo. Il Comitato di Ricerca e i gruppi restano in carica 2 anni con possibilità di rinnovo al massimo per altri 2 anni. All’interno di ogni gruppo di ricerca non potranno coesistere due colleghi provenienti dallo stesso Istituto.

Il Comitato di Ricerca ha una ramificazione in sei gruppi di ricerca con interesse in:

  • chirurgia epatobiliopancreatica
  • chirurgia endocrino-metabolica
  • chirurgia colorettale
  • chirurgia esofagogastrica
  • chirurgia d’urgenza
  • chirurgia della parete addominale

Ogni gruppo è composto da quattro colleghi:

  • un membro nominato dal Consiglio Direttivo (ricadente in una delle sei figure che compongono il Comitato di Ricerca);
  • due membri scelti tra i soci ordinari che avranno presentato la candidatura entro i termini prestabiliti;
  • un membro scelto tra i soci young che avranno presentato la candidatura entro i termini prestabiliti.

Parte IV

I soci affini qualora raggiungano per omogeneità di interesse specifico un numero congruo (a giudizio del Consiglio Direttivo) possono proporre l’istituzione di un capitolo/gruppo di lavoro con una mission ben definita sempre nell’ambito degli scopi societari. Il Consiglio Direttivo in maniera insindacabile ne valuta la richiesta.

Qualora istituito, ciascun capitolo potrà darsi un nome identificativo ed indicare un coordinatore. Il capitolo potrà indicare un candidato alla carica di consigliere e delegato regionale. Il coordinatore del capitolo farà parte del Comitato editoriale e ciascun capitolo avrà uno spazio riservato sul sito web della Società e sulla newsletter. Un rappresentante di ciascun capitolo sarà membro del comitato scientifico per le attività congressuali contribuendo alla formulazione del programma congressuale in modo da dare visibilità alle specifiche aree di interesse dei gruppi di lavoro.

I coordinatori dei capitoli decadono con il termine del mandato del Consiglio Direttivo.